giovedì 22 giugno 2017

Italicum: le motivazioni della sentenza

Sono molto critico nei confronti della sentenza n. 35/2017, con cui la Corte Costituzionale ha eliminato il ballottaggio dell'Italicum. Nei prossimi giorni, cercherò di spiegare gli enormi punti deboli di questa sentenza. Non mi sfugge che il compito dei giudici, in questo caso, era particolarmente difficile; il risultato, comunque, è molto scadente sotto il profilo della coerenza logica, perché i giudici si erano prefissi l'obiettivo impossibile di intervenire sull'Italicum senza che ciò avesse conseguenze per altre leggi vigenti, o per la legittimità di altri sistemi elettorali applicati in paesi diversi dal nostro, e che in futuro si potrebbe volere applicare anche in Italia.

In questo primo articolo, trovate una sintesi delle motivazioni dell'incostituzionalità del turno di ballottaggio previsto dall'Italicum. I lettori più curiosi potranno approfondire leggendo la sentenza al punto 9 del Considerato in diritto.

Che cosa ha stabilito la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha stabilito che il premio di maggioranza assegnato mediante ballottaggio come previsto dalla legge elettorale "Italicum" per l'elezione della Camera dei Deputati è costituzionalmente illegittimo in quanto:
  1. potrebbe accedere al ballottaggio anche una lista che abbia ricevuto soltanto il 3% dei voti validi
  2. il vincitore è determinato sulla base dei voti espressi e non degli aventi diritto
  3. tra il primo e il secondo turno non sono consentiti apparentamenti tra liste, pertanto il ballottaggio non è una seconda votazione, ma una prosecuzione della prima
Questi tre fattori insieme non hanno superato lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza della Corte.

In altre parole, sembra che l'incostituzionalità derivi dalla presenza contemporanea di queste caratteristiche, ma una legge elettorale majority-assuring potrebbe comunque essere ammissibile, posto che si preveda una soglia di accesso più congrua oppure la possibilità degli apparentamenti (mentre se il vincitore del ballottaggio fosse determinato sulla base di una percentuale degli elettori iscritti, si introdurrebbe per forza di cose la possibilità che nessuna forza politica vinca).

Il premio di maggioranza e la "logica prevalente" proporzionale

La Corte aveva già stabilito, nella sentenza 1/2014 (che ha bocciato il "porcellum", o legge Calderoli), che una disproporzionalità non limitata da opportune soglie di accesso è incostituzionale.
La nuova sentenza estende la precedente in quanto la disproporzionalità deve essere valutata relativamente ai voti ricevuti al primo turno.

Ma ribadisce anche che il limite alla disproporzionalità non è assoluto. Una disproporzionalità ampia, potenzialmente illimitata, è consentita nei sistemi elettorali di tipo uninominale maggioritario.
La "logica prevalente" dell'Italicum, invece, è proporzionale (secondo la Corte!), per cui una disproporzionalità più ridotta di quella possibile nei sistemi uninominali rimane incostituzionale.

La governabilità è meno importante

Va inoltre considerato che l'Italia è una repubblica parlamentare: pertanto ogni sistema elettorale deve essere prima di tutto finalizzato a garantire la rappresentatività, e solamente in subordine può favorire la governabilità.

Da quanto detto sopra, si deduce che la parola "rappresentatività" può significare due cose distinte:
  • la ripartizione delle quote di voto nazionali secondo un sistema di voto proporzionale
  • l'individuazione di un rappresentante territoriale collegio per collegio (secondo un sistema di voto uninominale maggioritario), anche senza riguardo per le quote di voto nazionali
Non è invece un elemento di rappresentatività (secondo la Corte!) l'individuazione popolare di una maggioranza di governo, mediante premio di maggioranza.

I comuni sono esentati

In ultimo, la Corte ha deciso di proteggere la legge elettorale dei comuni dagli effetti di questa sentenza. Dato che nei comuni c'è una forma di governo diversa, che prevede l'elezione diretta congiunta sia dell'organo assembleare sia di quello monocratico titolare dell'esecutivo locale, i limiti al premio di maggioranza qui descritti non si applicano.

> 2. Analisi della sentenza >

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