Procedimenti legislativi

L'introduzione del bicameralismo differenziato comporta l'assegnazione di competenze diverse ai due rami del Parlamento. Nella riforma costituzionale italiana, questa diversificazione si esplicita in due soli procedimenti legislativi: il procedimento ordinario (in cui prevale la volontà della Camera dei Deputati, al massimo in seconda lettura) e il procedimento bicamerale paritario (proprio di una minoranza ben delimitata di leggi).

Si tratta dunque di un modello di differenziazione molto semplice: la maggior parte delle leggi sono a prevalenza della Camera dei Deputati, mentre per un ristretto sottoinsieme rimane la competenza paritaria delle due camere.

Come accade già oggi, in alcuni casi speciali la Costituzione prevede quorum particolari e/o deliberazioni aggiuntive. Due di questi casi sono particolarmente importanti e meritano una menzione separata: il procedimento rinforzato (utilizzato per le leggi in cui si applica la clausola di supremazia) e il procedimento delle leggi costituzionali (del tutto identico a quello odierno).

Procedimento ordinario

In via ordinaria, le leggi vengono approvate dalla Camera dei Deputati in prima deliberazione.

Il testo approvato dalla Camera può però passare all'esame del Senato, se ne fanno richiesta entro 10 giorni un terzo dei senatori. Scaduto questo termine, il disegno di legge è considerato approvato in via definitiva e inviato al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Quando il Senato esamina un disegno di legge, ha 30 giorni di tempo per fare delle proposte di emendamento e inviarle alla Camera. Se il Senato approva senza modifiche (o scadono i 30 giorni), il testo diviene definitivo.

Solo se il Senato approva delle proposte di modifica, c'è una seconda lettura della Camera dei Deputati, che si esprime in via definitiva.

Casi speciali

Come oggi, in alcuni casi la Costituzione richiede quorum speciali:
  • è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati per dichiarare l'urgenza di una legge, approvare la legge di bilancio e autorizzare il ricorso all'indebitamento; inoltre la legge di bilancio è sempre esaminata dal Senato e il tempo per proporre modifiche è ridotto a 15 giorni
  • le leggi di amnistia e indulto devono essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti della Camera dei Deputati, per ogni articolo e nella votazione finale.

Procedimento rinforzato

Quando il Parlamento legifera su materie non riservate all'esclusiva competenza statale (e dunque normalmente attribuite alle regioni), si usa una variante aggravata del procedimento ordinario, che definiamo procedimento rinforzato. Questo procedimento è l'elemento chiave della cosiddetta clausola di supremazia, con cui lo Stato si sostituisce alle Regioni per preservare la propria unità giuridica ed economica e tutelare l'interesse nazionale.

Anche in questo caso, sono previste al massimo tre letture totali con prevalenza della Camera dei Deputati: se però il Senato approva alcune proposte di modifica a maggioranza assoluta dei propri componenti, la Camera dei Deputati può respingerle soltanto deliberando anch'essa a maggioranza assoluta.

Procedimento bicamerale

Le leggi bicamerali devono essere approvate nello stesso testo da entrambe le Camere, esattamente come oggi: è dunque possibile la navetta. La differenza, rispetto a oggi, è che soltanto un insieme ristretto e ben delimitato di leggi ordinamentali è sottoposto a procedimento bicamerale:
  • norme di attuazione relative ai referendum popolari (e ad altre forme di consultazione della popolazione o delle parti sociali)
  • alcune leggi riguardanti Comuni, Città Metropolitane e Roma Capitale (ordinamento, leggi elettorali, organi, funzioni, patrimonio)
  • alcune leggi riguardanti le Regioni (norme fondamentali sulle elezioni regionali, leggi di variazione dei confini, concessione di autonomia ulteriore, partecipazione ad atti dell'Unione Europea, potere sostitutivo dello Stato, accordi con stati ed enti territoriali stranieri)
  • le leggi sugli enti locali in dissesto che regolamentano la decadenza degli amministratori e il potere sostitutivo dello Stato
  • le leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica, incluse le norme su ineleggibilità e incompatibilità
  • alcune leggi riguardanti l'Unione Europea (la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza all'Unione Europea e la legge che disciplina la partecipazione dell'Italia alle politiche europee)
  • leggi sulla tutela delle minoranze linguistiche.

Procedimento costituzionale

Nel caso delle leggi costituzionali, si utilizza lo stesso procedimento bicamerale aggravato di oggi: entrambe le camere devono approvare lo stesso testo due volte a distanza di 3 mesi. Nell'ultima deliberazione deve essere raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, e se questa è inferiore ai 2/3 dei componenti, il testo del ddl costituzionale può essere sottoposto a referendum popolare prima di diventare legge.