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mercoledì 4 maggio 2016

I polli di De Siervo

Un breve post per commentare le parole di De Siervo in un'intervista pubblicata ieri sera dal Corriere della Sera.

Nell'intervista, l'ex presidente della Corte Costituzionale esprime molti punti di vista degni di rispetto: opinioni che noi non condividiamo, ma che rispettiamo e ci auguriamo permettano di approfondire il dibattito. Poi, però, cade nel solito vizio di esagerare, di enfatizzare, anche a costo di manipolare la realtà, arrivando persino -- spiace dirlo -- a inventarsi alcune cose di sana pianta.

Dice De Siervo che con la riforma costituzionale

si riporta indietro, a prima degli anni 70, il livello di potestà legislativa delle Regioni

Rimango basito: ogni persona mediamente informata sa che in Italia, prima del 1970, le Regioni neanche esistevano (con l'eccezione di quelle a statuto speciale) e che non avevano competenze legislative se non quando venivano loro benevolmente affidate dallo Stato centrale mediante le cosiddette leggi quadro. Seppur correggendo alcune abnormità approvate nel 2001, la riforma costituzionale conferma l'esistenza di competenze specifiche delle Regioni, arrivando anche ad elencare, direttamente nella Costituzione, l'insieme delle materie a vocazione regionale.

Non basta. Aggiunge De Siervo:

Mentre dobbiamo ancora chiarire bene a cosa servirà il nuovo Senato, la riforma prevede che la Camera si occupi di tutto tranne di quello che non è “espressamente” attribuito alla competenza dello Stato. Bene, tra le materie non disciplinate ci sono l’industria, l’agricoltura, l’artigianato, le miniere, la pesca. Cosa succederà se una Regione interverrà? Finirà che la Corte dovrà continuare a fare il vigile urbano.

Anche qui ci troviamo, purtroppo, di fronte al ribaltamento della realtà. All'art. 117 della Costituzione riformata, si legge:

Spetta alle Regioni la potestà legislativa [...] in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Chiaro? "Spetta alle Regioni", non alla Camera. Se dunque una Regione dovesse decidere di occuparsi di una materia priva di riserva statale, non succederà proprio nulla. Potrebbe invece essere lo Stato a decidere di invadere la sfera legislativa delle Regioni; ma anche qui, non c'è spazio per contenziosi: se lo Stato interverrà, dovrà farlo mediante la cosiddetta clausola di supremazia, definita sempre nell'art. 117:

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Le leggi approvate secondo la clausola di supremazia prevedono un maggior coinvolgimento del Senato delle Regioni e un quorum rinforzato nel caso in cui la Camera decidesse di non conformarsi al parere del Senato. Proprio grazie alla clausola di supremazia non sarà più possibile il contenzioso Stato-Regioni che ci affligge dal 2001! E questo spiega anche a che cosa serva la camera alta.

Naturalmente De Siervo sa perfettamente di aver diffuso, con la sua intervista, vere e proprie menzogne. Ciò che non capiamo è come possa essere disposto a macchiare la sua autorevolezza spargendo becchime per polli, falsità a cui soltanto un totale sprovveduto può credere.

In ogni caso, tristezza, molta tristezza.

mercoledì 3 febbraio 2016

Le istituzioni di garanzia nella Riforma

Sta circolando su Twitter una grafica prodotta dal sito web www.lacostituzione.it, che da oltre 10 anni si batte per salvaguardare la Costituzione italiana da qualunque riforma, contenente informazioni non accurate. Per la verità l'autore della grafica ha riconosciuto l'errore e si è anche speso per bloccarne la diffusione (chapeau) ma come è noto una volta che la macchina della bufala è in moto è praticamente impossibile fermarla.

Per questo cogliamo l'occasione per correggere la grafica e contemporaneamente porre l'attenzione su un tema importante in una democrazia maggioritaria: quello delle istituzioni di garanzia.

Come sappiamo, con il referendum del 1993 l'Italia ha deciso di abbandonare il modello politico consensuale con cui era stata governata dalla proclamazione della repubblica, passando da una legge elettorale proporzionale a una maggioritaria. Benché a nostro avviso quella scelta sia stata positiva, è indubbio che la Costituzione sia stata scritta avendo in mente una legge elettorale proporzionale.

Per questo non è previsto uno "statuto dell'opposizione" parlamentare, mentre il quorum relativo all'elezione del Presidente della Repubblica scende fino al 50%+1 dei componenti delle Camere riunite, facilitando quindi l'elezione di un presidente di parte, come poi di fatto è accaduto nel 2006.

La riforma che abolisce il bicameralismo paritario introduce maggiori garanzie per l'opposizione. E' sorprendente leggere che secondo qualcuno d'ora in poi chi vince le elezioni prenderà tutto. E' vero il contrario: grazie alla riforma le garanzie vengono rafforzate.



Se da un lato è vero che chi vince le elezioni controllerà le istituzioni che esprimono l'indirizzo politico (Governo e presidenza delle commissioni parlamentari ordinarie -- queste ultime in assenza di accordi specifici con l'opposizione), il vincitore delle elezioni non potrà eleggere da solo il Presidente della Repubblica, i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura, o i giudici costituzionali.

Consiglio Superiore della Magistratura
La legge prevede, per l'elezione dei componenti laici del CSM, un quorum del 60% dei voti espressi dal Parlamento in seduta comune. Questo quorum non cambia ed è dunque irraggiungibile da chi dispone del 54% dei seggi della sola Camera dei Deputati.
Anzi, dato che il nuovo Senato è eletto da una base elettorale diversa da quella della Camera dei Deputati e con una legge tendenzialmente proporzionale, sarà ancora più difficile per il partito di maggioranza raggiungere il quorum.

Corte Costituzionale
Discorso simile per i giudici costituzionali di nomina parlamentare. Qui il quorum è addirittura del 60% dei componenti (ben al di sopra dei numeri di cui dispone la maggioranza), ma con una variante: dopo la riforma, i giudici saranno eletti separatamente da Camera e Senato, nel numero di 3 per la prima e 2 per il secondo. Se dunque nella Camera dei Deputati al partito di maggioranza mancano 38 deputati per eleggere i giudici costituzionali, al Senato quel partito potrebbe non avere neanche la maggioranza relativa -- figuriamoci quella del 60%!

Presidente della Repubblica
Benché non sia affatto scontato che il partito che ha vinto le elezioni abbia la maggioranza assoluta dei voti del Parlamento in seduta comune (servono un minimo di 26 senatori), si è ritenuto che l'attuale quorum non garantisse sufficientemente la minoranza. Con la riforma, per eleggere il Presidente della Repubblica occorreranno gli stessi voti che servono per eleggere i membri laici del CSM: non sarà dunque più possibile l'elezione a maggioranza, come capitò nel 2006.

Statuto dell'opposizione, referendum
Non è tutto: la riforma introduce lo statuto dell'opposizione, che stabilirà ulteriori forme di tutela dell'opposizione e di partecipazione agli organismi parlamentari da parte della stessa. Viene inoltre rafforzato lo strumento del referendum abrogativo grazie a un quorum ridotto che scatta qualora vengano raccolte 800.000 firme per l'abrogazione di una disposizione di legge.